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News del 23/06/2010
La definizione delle liti pendenti in Cassazione, in cui l'amministrazione è stata "integralmente soccombente" nei giudizi di merito, va presentata entro il 24 agosto 2010. L'istanza deve contenere la rinuncia a ogni pretesa di riparazione da parte del contribuente e può riguardare le controversie sui tributi, anche se hanno ad oggetto atti di mera riscossione, con esclusione dei rimborsi. Queste, in sintesi, le direttive dell'agenzia delle Entrate con la circolare 37/E che riguardano anche la definizione delle liti pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
In base alla norma che prevede la possibilità di definizione agevolata (articolo 3 della legge 73/2010, di conversione del decreto 40/2010, cosiddetto Dl incentivi), la circolare ricorda che per poter usufruire della definizione agevolata i ricorsi devono essere stati iscritti a ruolo nel primo grado entro il 25 maggio 2000. L'altro requisito per accedere alla definizione è che l'amministrazione finanziaria deve essere risultata integralmente soccombente nei precedenti gradi del giudizio.
Le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate stabiliscono che sono escluse le cause in materia di aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea, di riscossione dei tributi esteri o in materia di rimborsi e le controversie pendenti in Ctc che hanno per oggetto avvisi di accertamento o in rettifica volti a contestare il diritto a eccedenza d'imposta, dalle quali possa derivare alla fine l'obbligo di effettuare un rimborso a favore del contribuente.
Inoltre, è previsto che controparte nei giudizi non può essere un ente locale ma solo l'amministrazione dello Stato o l'agente della riscossione (per gli atti di mera riscossione quali avvisi di liquidazione e i ruoli), in quest'ultimo caso quando l'ente titolare della pretesa contestata è comunque l'amministrazione finanziaria.
La controversia si considera pendente se alla data del 26 maggio 2010 è stato almeno notificato il ricorso in Cassazione – anche se non depositato in cancelleria – e non è stata ancora stata depositata la sentenza. In Ctc le cause saranno definite ex lege (senza la presentazione dell'istanza del contribuente e senza il versamento di somme) con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.
Il termine per la presentazione delle istanze in Cassazione – secondo la circolare – scade il 24 agosto 2010. Nonostante questa indicazione non assuma particolare valore, in quanto la Suprema corte evidentemente non ha obblighi di adeguamento né di osservanza rispetto alle circolari dell'agenzia delle Entrate, sembra potersi affermare che ai termini relativi alla presentazione dell'istanza si applichi la sospensione feriale (articolo 1 della legge 742/69) in quanto, contrariamente a quanto affermato nella circolare, l'istanza ha sicuramente natura processuale, e non amministrativa. Essa è, infatti, un atto che determina l'estinzione del processo, viene presentata all'interno di un giudizio e depositata presso la cancelleria di un giudice. Basti pensare, peraltro, che, in passato, la stessa Agenzia ha ritenuto "sospendibile" anche il termine per proporre adesione e lo stesso procedimento di adesione.
Qualche dubbio sorge anche in ordine alla previsione, contenuta nella circolare, circa la possibilità del deposito diretto in cancelleria da parte del contribuente, anche se rimasto contumace nel giudizio in Cassazione. Può tornare utile ricordare che il giudizio in Cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato, peraltro iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Sulla base di queste considerazioni e in attesa di eventuali indicazioni della Suprema Corte, sembra potersi concludere che il termine per la presentazione dell'istanza resta sospeso nel periodo estivo (1° agosto – 15 settembre) dovendosi riconoscere la natura processuale a questo atto che sicuramente produce effetti nell'ambito di un giudizio.
Fonte: Il Sole 24 Ore