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Casa e Fisco. Decade l’ agevolazione fiscale prima casa se i lavori di ristrutturazione vanno oltre il termine previsto

News del 22/06/2010

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di mancato trasferimento della residenza nell’ immobile acquistato con l’ agevolazione “prima casa”, si perdono i vantaggi fiscali anche se causato dal protrarsi dei lavori di ristrutturazione oltre il previsto. In tal caso, il contribuente deve corrispondere all’ Erario la differenza dell’ imposta con maggiorazioni e interessi (ordinanza n. 13800 del 9 giugno).

IL CASO

Un contribuente, in seguito a intimazione al pagamento dell’ imposta di registro nel suo importo ordinario per decadenza dai benefici fiscali riservati alla prima abitazione, sosteneva che il superamento del termine di 12 mesi per stabilire la residenza nell’ immobile acquistato con l’ agevolazione prima casa era dipeso da causa di forza maggiore costituita dal protrarsi dei lavori di ristrutturazione edilizia.

Nel successivo ricorso in sede di legittimità, l’ Agenzia delle Entrate accusa di insufficiente motivazione la sentenza della Ctr, la quale avrebbe dovuto stabilire la sussistenza o meno dell’ ipotesi di forza maggiore, mentre negli atti processuali non si riscontrano tali elementi. In particolare, secondo l’ Agenzia, la Commissione regionale non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza per cui il contribuente avrebbe potuto stabilire la propria residenza, adempiendo così alla prescrizione prevista dall’ articolo 33, comma 12, della legge 388 / 2000 che richiede che, per l’ agevolazione fiscale per l’ acquisto della prima abitazione, l’ immobile acquistato sia ubicato nel territorio dal Comune in cui l’ acquirente ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall’ acquisto, la propria residenza.

La Cassazione fa notare come la Commissione regionale, muovendo pro contribuente, si sia limitata ad affermare che la mancanza di altre abitazioni disponibili nel comune di acquisizione dell’ immobile è “plausibile perché chi ha acquistato una casa per abitarla spera di ultimare in fretta i lavori e nello stesso tempo non conclude un contratto per altra abitazione“. Tale conclusione viene così a confutare le prescrizioni normative del Testo unico di registro per la corretta fruizione del beneficio.

Per i giudici di legittimità, invece, aderendo alle tesi difensive dell’ Amministrazione ricorrente, la censurata motivazione risulta indiscutibilmente ”insufficiente”, perché non rende le dovute spiegazioni circa l’ affermazione relativa alla mancanza di altre abitazioni disponibili, e “contraddittoria“, in quanto, nell’ ipotizzare le ragioni che non hanno portato l’ acquirente a un trasferimento temporaneo della propria residenza in un altro immobile del comune di acquisto di quello agevolato, in attesa della conclusione dei lavori manutentivi, smentiscono la precedente affermazione circa l’ irreperibilità di altri alloggi disponibili, deprezzando così il postulato che una causa di forza maggiore consistita “nella protrazione dei lavori e nella impossibilità di trovare provvisoriamente un altro alloggio da adibire a propria residenza in attesa della fine dei lavori“.

Quindi, per la Cassazione, la sentenza impugnata contravviene alla prescrizione normativa che non consente di dilazionare – salvo comprovata effettiva impossibilità – oltre il termine previsto (18 mesi) il trasferimento della residenza nel territorio del comune di acquisto dell’ immobile, cioè perde i benefici colui che non trasferisce la residenza nell’ immobile acquistato perché i lavori di ristrutturazione si sono protratti oltre il previsto.

In conclusione, la Suprema Corte decide di demandare all’ apprezzamento del giudice la verifica dell’ eventuale esistenza di una causa di forza maggiore che abbia concretamente impedito all’ acquirente di trasferire, nel termine di legge, la propria residenza nel territorio del comune di ubicazione dell’ immobile acquisito.

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