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News del 22/06/2010
La confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria. Scatta la confisca dell'auto nel caso in cui il cittadino rifiuta di sottoporsi al test alcolemico. Si tratta, infatti, di una sanzione penale accessoria.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della suprema Corte, che con la sentenza 23428 hanno risposto al quesito formulato dal Tribunale di Pordenone in merito alla confisca di un veicolo attuata perchè l'automobilista si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest. Il Tribunale aveva annullato con rinvio alle Sezioni Unite la convalida del sequestro attuata dal Gip, ritenendo non potersi applicare al rifiuto la stessa normativa prevista per la guida in stato di ebbrezza e giudicando così la confisca del veicolo come sanzioneamministrativa e non penale. La Suprema Corte, nelle lunghe motivazioni, dopo aver analizzato a fondo l'excursus legislativo in materia, ha invece conclusivamente affermato che giudicare la confisca del veicolo come una sanzione amministratva, equivarrebbe a incoraggiare gli autisti a non sottoporsi all'alcoltest. Infatti il rifiuto li costringerebbe a pagare una somma, ma li salverebbe dall'eventuale sequestro del veicolo. Poichè invece la normativa contro l'abuso di alcol ha il compito precipuo di scoraggiare l'utilizzo smodato di bevande alcoliche, è senz'altro più corretto equiparare il rifiuto di sottoposizione al test alla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza. Gli Ermellini hanno così affermato il principio di diritto secondo cui: "La confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria".