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News del 14/06/2010
L'indicazione nel modello Unico persona fisica del reddito da capitale derivante dalla percezione dei dividendi riguarda esclusivamente i soci persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate, dato che i soci che detengono partecipazioni non qualificate subiscono una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% che esaurisce l'obbligazione tributaria. I soci «qualificati» segnalano i dividendi percepiti nel corso del 2009 nel rigo RL 1, dovendo fare attenzione alla quota imponibile di tale dividendo, poiché da quest'anno, applicando la presunzione prevista al Dm 2 aprile 2008, si potrebbero avere casi diversi e quindi imponibili altrettanto diversi.La definizione
La partecipazione è qualificata quando almeno uno dei due parametri all'articolo 67 lettera c) del Tuir è superato (circolare 52/04, paragrafo 2.2.1): si tratta della partecipazione al capitale sociale che deve superare il 25% (5% per società quotate), ovvero della titolarità del diritto di voto in assemblea che deve superare il 20% (2% per società quotate).
Dato che è sufficiente, per definire «qualificata» una partecipazione, il superamento di un solo parametro, ne deriva che in molti casi anche il mero socio usufruttuario che detiene una quota di partecipazione inferiore al 25%, in realtà detiene una partecipazione qualificata se si considera che egli esprime il diritto di voto per l'intera partecipazione. Discorso analogo dovrebbe aversi per la quota di Srl detenuta in comunione dai coniugi, poiché il diritto di voto, ai sensi dell'articolo 2468, ultimo comma, del Codice civile, appartiene ad uno solo dei comproprietari (di diverso avviso è la risoluzione 131/2002).
Il distinguo
La prima distinzione che il socio percettore del dividendo dovrà eseguire, è tra le somme che concorrono al reddito complessivo al 40% rispetto a quelle che concorrono al 49,72 per cento. La presunzione all'articolo 1 del Dm 2 aprile 2008 (si veda l'altro articolo) stabilisce che prioritariamente vengono assegnate ai soci riserve di utili prodotti fino al 2007 (imponibili al 40%) e successivamente quelle prodotte dal 2008 in poi (imponibili al 49,72%). Peraltro questa scelta non deve essere eseguita dal socio, il quale deve limitarsi a controllare il dato esposto dalla società nel modello di certificazione dei dividendi. Nella sezione IV sono presenti due caselle:
1) se il dividendo è stato segnalato nella casella 28 allora dovrà essere indicato dal socio nel rigo RL 1, codice 1 poiché si tratta di utili ante 2008, imponibili al 40 per cento; 2) se il dato è esposto nella casella 29 , il socio dovrà segnalarlo sempre nel rigo Rl 1 codice 5 (imponibile al 49,72%).
Un caso non affrontato dalle istruzioni è il dividendo in parte è imponibile al 40% e in parte lo è al 49,72 per cento. Al riguardo, posto che non ci sono due righi disponibili nel quadro RL, non si vede altra modalità se non compilare due quadri RL distinti.
Lo scomputo
Nella colonna 3 del rigo RL 1 va segnalato l'importo delle ritenute d'acconto subite e scomputabili dall'imposta totale nel quadro RN. Non si tratta della ritenuta del 12,5% subita dai soci non qualificati poiché costoro sono esonerati dall'obbligo dichiarativo, e peraltro i soci qualificati su dividendi interni non subiscono la ritenuta dalla società erogante.
L'ipotesi prevista nella colonna 3 è quella dei dividendi percepiti da società estere. In questo caso, il socio qualificato subisce una ritenuta applicata dall'istituto di credito incaricato del pagamento del dividendo. Tale ritenuta è applicata sulla quota imponibile del netto frontiera, cioè dell'importo che risulta avendo già scontato le ritenute estere. Su questo ammontare, assunto al 40% o al 49,72% a seconda della tipologia di riserve distribuite, la banca opera una ritenuta d'acconto del 12,5% sui dividendi di pertinenza.
Questa ritenuta è scomputabile direttamente con l'indicazione nella colonna 3 del rigo RL 1, mentre l'eventuale ritenuta applicata all'estero, potrà essere restituita al contribuente tramite indicazione nel quadro CR (crediti d'imposta per imposte pagate all'estero), tenendo presente che vi è un limite al credito d'imposta pari alla ritenuta convenzionale, il cui importo è segnalato in appendice al modello Unico (generalmente, per i paesi europei è pari al 15%). L'eventuale eccedenza di ritenuta subita potrà essere richiesta e rimborsata direttamente dalla stato estero.
LE SCADENZE
6 luglio 2010
È il nuovo termine dopo la proroga per il versamento delle imposte sul reddito 2009 per i contribuenti soggetti a studi di settore
5 agosto 2010
È il termine dopo la proroga per il versamento delle imposte sul reddito 2009 per i contribuenti soggetti a studi di settore, pagando la somma aggiuntiva dello 0,4 per cento
Fonte: Il sole 24 ore