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Che succede al processo civile, se il giudice penale assolve?

La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice

13/05/2011

Si riducono le sanzioni per falsi crediti e indebite compensazioni

L'Agenzia delle entrate (circolare 18/E del 10 maggio 2011) cancella le maxi sanzioni variabili dal

12/05/2011

L’inquilino porta via il mobilio? Ha, comunque, diritto alla caparra

L’obbligo di restituzione della caparra vi è anche se i mobili sono stati asportati. Tale ques

12/05/2011

Compensazioni sbagliate, si riducono le sanzioni. Istruzioni per l'uso

Taglio alle sanzioni in caso di falsi crediti e indebite compensazioni nel modello F24. L'agenzia de

11/05/2011

Cedolare secca: con S.I.R.I.A. scelta on line, facile e immediata

Bastano tre semplici requisiti per utilizzare la procedura telematica Siria (Servizio Internet per l

11/05/2011

Non punibile il tentativo di estorsione con minacce ai danni di un familiare

Niente vie di fuga per i genitori tiranneggiati in casa propria dai figli anche se maggiorenni. Non

11/05/2011

Fallimentare, a Venezia il Congresso annuale di Insol Europe

“Insolvency 2.0. Le nuove frontiere delle procedure concorsuali”: è il titolo del Congresso ann

11/05/2011

Due miliardi a carico dei contribuenti con gli accertamenti esecutivi

Oltre 2 miliardi di euro. E’ l’ammontare delle somme che, secondo quanto affermato dal president

09/05/2011

L’omessa ritenuta ai collaboratori ha effetti penali

Con la circolare n. 71 del 4 maggio 2011, l'INPS ricorda che già dalla denuncia retributiva di nov

09/05/2011

Cinque per mille, lo versa il 73% dipendenti e pensionati i più "generosi"

La solidarietà, anche quella che corre sull'arido filo del fisco, ha per protagonisti i più deboli

06/05/2011

Cassazione: Risarcimento per “danno morale riflesso”nei sinistri

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7844/2011, ha stabilito che il danno e la sofferenza interio

06/05/2011

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06/05/2011

Fisco-Maradona, a Diego la prima battaglia

"Maradona ha giocato la partita più importante della sua vita oggi in tribunale, contro il fisco".

04/05/2011

Scheda per l’8 e il 5 per mille sul web la versione “editabile”

Addio alla penna anche per il modello 730-1. Dopo il “730/2011” in formato editabile, anche la s

04/05/2011

Nuovo formato per i bilanci in Xbrl

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03/05/2011

Irpef locale «libera» dal 7 giugno

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03/05/2011

Bin Laden, festa breve in Borsa oro e petrolio in salita, dollaro in calo

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02/05/2011

Cassazione: multa fatta con autovelox ma senza vigile è annullabile

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Si alza il sipario sui redditi 2010

Da domani la stagione delle dichiarazioni dei redditi 2010 entra nel vivo. I primi in ordine di temp

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Vitto e alloggio senza fattura? L'Iva indetraibile diventa costo

News del 19/05/2010

L'Iva su prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detratta per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo, se - chiaramente - inerente all'attività d'impresa o professionale. Iva non detratta che, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 25/E del 19 maggio.

Si chiude, così, il cerchio interpretativo sugli effetti della modifica normativa (Dl 112/2008) con efficacia dal 1° settembre 2008, allorché è stata eliminata la previsione di indetraibilità oggettiva dell'imposta sul valore aggiunto pagata sui servizi di "vitto e alloggio".

Il Dl 112/2008 e la modifica normativa
Come anticipato, con il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 è stato modificato l'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972, cassando la previsione di indetraibilità oggettiva dell'Iva sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (che non formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa, o che non fossero effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa, in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale, oppure poste in essere da imprese fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendali).
La modifica si era resa necessaria per eliminare il contrasto fra la disposizione interna e l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE.

A partire dal 1° settembre 2008, quindi, l'imposta relativa a tali servizi è detraibile secondo gli "ordinari" principi dettati dal Dpr 633/1972 e, cioè, nella misura gli stessi risultino inerenti all'attività.

La detrazione è imprescindibile, però, dal possesso della relativa fattura, che va richiesta (rientrando le prestazioni in oggetto fra quelle per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo "a domanda" del cliente) non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
Ma cosa accade ai fini delle imposte sui redditi se l'imprenditore o il professionista la fattura non l'abbiano richiesta? L'Iva, in questo caso, non detraibile (ma non "oggettivamente" indetraibile), può essere dedotta - incrementando il costo del servizio documentato dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale - dal reddito imponibile?

La novità interpretativa
L'Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul tema, con la circolare n. 6/E del 2009 e con la risoluzione n. 84/2009. In quelle occasioni era stato specificato che l'imposta non detratta in seguito a una valutazione discrezionale del contribuente fosse deducibile né dal reddito né dalla base imponibile Irap.

Il principio, e in ciò risiede la novità interpretativa contenuta nella circolare n. 25/E, può però subire una deroga nelle ipotesi in cui la scelta di non richiedere la fattura si basi su "valutazioni di convenienza economico-gestionale". Quando, cioè, i costi da sostenere per gli adempimenti Iva connessi alle fatture risultano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'imposta detraibile. Una valutazione, quest'ultima, che l'Agenzia riconosce come effettuata dal contribuente (imprenditore o professionista), le cui scelte si prospettano logicamente "come la soluzione economicamente più vantaggiosa".

Detto in altri termini, un costo che l'operatore economico ha valutato come "funzionale" al raggiungimento del maggior risultato economico possibile e che, perciò, è da considerarsi "inerente".
Da qui alla sua deducibilità dal reddito imponibile, il passo è breve: l'Iva non detratta va ad aggiungersi alla spesa alberghiera o di ristorazione, formando il totale deducibile nei limiti prescritti dalla norma (ad esempio, nell'ambito del reddito d'impresa è deducibile il 75% del suo ammontare).
Fonte: Nuovo Fisco Oggi

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