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News del 12/05/2011
Taglio alle sanzioni in caso di falsi crediti e indebite compensazioni nel modello F24. L'agenzia delle Entrate, con una interpretazione contenuta nella circolare 18/E del 10 maggio, cancella, in pratica, le maxi sanzioni variabili dal 100% al 200% previste in questi casi. L'eliminazione delle super sanzioni deriva dal fatto che, sia in caso di ravvedimento, sia in caso di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, la base di riferimento sulla quale calcolare le sanzioni è sempre quella del 30 per cento.
Sui falsi crediti e sulle indebite compensazioni, dunque, se sanate spontaneamente, si potranno pagare le mini-sanzioni del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione. Nei confronti del contribuente che non beneficia di questi sconti, potrà essere applicata la sanzione intera del 30%, del 100% o del 200%, in base alla violazione commessa.Anche nei casi di controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, sui falsi crediti e sulle indebite compensazioni è dovuta la sanzione del 30% ed è su questa base che si calcola la riduzione a un terzo, cioè al 10% in caso di versamento entro 30 giorni. Perciò, per il ravvedimento breve o lungo e per il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione di liquidazione automatizzata della dichiarazione annuale, sui falsi crediti e sulle indebite compensazioni si applicano le stesse riduzioni previste per i tardivi od omessi versamenti. Come precisato dall'agenzia delle Entrate, nella circolare 18/E del 10 maggio 2011, al paragrafo 2, la ricezione della comunicazione di liquidazione automatizzata, che costituisce l'inizio di una attività di controllo, «preclude la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (e quindi di beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni) con riferimento alle irregolarità riscontrabili con il medesimo controllo».
Le regole sul ravvedimento
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, Ici compresa, i contribuenti dispongono di due tipi di ravvedimento: il ravvedimento breve o mensile può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza; il ravvedimento lungo o annuale può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione. In caso di ravvedimento in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi, per sanare tardivi od omessi versamenti di tributi, così come per sanare falsi crediti o indebite compensazioni, il contribuente compila il modello F24 nel quale indica l'importo del tributo, degli interessi, e delle sanzioni del 3% o del 3,75 per cento, cioè le nuove misure applicabili per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, le mini-sanzioni sono riducibili al 2,5% (ravvedimento breve) o al 3% (ravvedimento lungo).
Sanzione del 30% base unica
Il ravvedimento per gli omessi o tardivi versamenti può riguardare solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i relativi pagamenti si usa il modello F24. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione e gli interessi.
Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, gli importi delle sanzioni sono quelli indicati nella tabella a lato.
Fonte: IlSole24Ore