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News del 29/06/2010
E’ inammissibile per carenza di motivi, il ricorso introduttivo del giudizio che operi un mero rinvio a quanto eccepito in altro autonomo ricorso depositato presso la medesima Commissione tributaria. Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 13574, depositata il 4 giugno.
La vicenda
La controversia trae origine dal ricorso presentato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento per ritenute alla fonte non versate per l’anno d’imposta 1995.
In particolare, gli ispettori fiscali, nell’ambito di una verifica relativa al biennio 1994-1995, avevano rilevato la presenza in ditta di due dipendenti da qualificare “in nero” poiché non risultanti dai libri paga e matricola dell’azienda.
Con ricorso introduttivo, dinanzi la Commissione tributaria provinciale, il contribuente si difendeva richiamando, esclusivamente, quanto eccepito in altro ricorso presentato presso la medesima Commissione ma avente a oggetto altri e autonomi avvisi di accertamento relativi agli anni 1994-1995, in ogni caso scaturenti dalla medesima verifica fiscale.
La Commissione tributaria provinciale, rifacendosi a una precedente decisione intervenuta sulla rettifica dell’annualità 1994, accoglieva il ricorso.
Successivamente, su appello dell’ufficio, la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado.
Contro tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione denunciando, col motivo principale di impugnazione, la violazione dell’articolo 18, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 546/1992.
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, accogliendo il principale motivo di ricorso, ha cassato le sentenze di primo e secondo grado e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.
I giudici di piazza Cavour hanno fornito la risposta al seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se sia ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio che operi un mero rinvio, quanto ai motivi, a quelli formulati in altro ricorso”.
Sul punto, essi hanno riconosciuto che il ricorso introduttivo del giudizio basato su un mero rinvio ad altro ricorso, è caratterizzato da una oggettiva genericità che, pertanto, rende il ricorso non conforme ai dettami previsti dall’articolo 18, comma 2, lettera e), del Dlgs 546/1992.
Il Supremo collegio si è, inoltre, soffermato a censurare le decisioni dei giudici di merito che, anziché “…rilevare l'assoluta genericità e la non rilevanza al caso concreto…” e, di conseguenza, dichiarare inammissibile il ricorso, si sono addirittura “…sostituiti al ricorrente specificando il petitum ed ancorandolo a dati di fatto ben diversi da quelli indicati dal ricorrente, in tal modo sopperendo alle palesi lacune dello stesso…”.
Osservazioni
Il comma 2 dell’articolo 18 del Dlgs 546/1992, elenca gli elementi che debbono necessariamente caratterizzare il ricorso introduttivo del giudizio.
Il successivo comma 4 dispone l’inammissibilità del ricorso laddove esso sia mancante dei sopra descritti elementi.
Con la sentenza in esame, i Supremi giudici hanno dichiarato inammissibile per carenza di motivi, in violazione del predetto comma 2, lettera e), il cosiddetto “ricorso per relationem”,ossia quel ricorso che, ai fini della difesa, opera un mero rinvio alle eccezioni presenti in altro ricorso presentato presso la medesima Commissione tributaria.
Implicitamente, la Cassazione aderisce alla teoria secondo cui ogni ricorso debba necessariamente essere connotato da una propria autonomia e indipendenza da altri ricorsi eventualmente connessi o collegati.
Esso, pertanto, sin dal principio, deve contenere tutti gli elementi previsti dal citato comma 2 e, in particolare, per il caso che ci occupa, i motivi, ovvero le ragioni di fatto e di diritto che permettono al giudice di giungere a una pronuncia sulla validità o meno dell’atto impugnato ovvero alla rideterminazione della pretesa tributaria.
La decisione in esame si pone nel solco di altre pronunce della Suprema corte che, su fattispecie analoghe, ha sposato la tesi dell’inammissibilità del ricorso per relationem (cfr sentenze 10565/1994 e 10860/1994).
Con la pronuncia in esame, viene anche ribadita, all’interno del processo tributario, la centralità del principio di immodificabilità della domanda.
L’utilizzo di tale principio è rintracciabile nella censura mossa dalla Cassazione in ordine al comportamento dei giudici di merito che, anziché dichiarare inammissibile il ricorso, si sono invece sostituiti al ricorrente integrandone il petitum e operando, in questo modo, una sorta di “sanatoria a posteriori”.
In realtà, dopo aver cristallizzato i motivi all’interno del ricorso, vige la regola secondo cui è vietato sia al contribuente sia alla Commissione tributaria di integrare gli stessi, fatte salve alcune particolari eccezioni, quali quelle riconducibili a questioni rilevabili d’ufficio ovvero alle ipotesi previste dall’articolo 24, comma 2, del Dlgs 546/1992 (integrazione dei motivi resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti a opera delle altre parti o per ordine della Commissione).
Fonte: Nuovo Fisco Oggi