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News del 29/06/2010
Dal 1°luglio diventa obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili. L'obbligo scatta pure per le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, come pure, per i contratti di comodato. La previsione è contenuta nella manovra da 24,9 miliardi, all'articolo 19, comma 15, che, come ricorda Confedilizia, è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova modulistica da parte dell'agenzia delle Entrate.
Sarà quindi più difficile registrare contratti relativi a immobili non iscritti al catasto, e cioè "fantasma". Nel modello 69, per la richiesta di registrazione, oltre a nuove istruzioni e modifiche grafiche, troverà spazio il "Quadro D", predisposto appositamente dal Fisco per ospitare i "Dati degli immobili" per i quali si chiede la registrazione.
A questa novità si lega anche il debutto del Modello CDC, da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010. Il Modello 69 va presentato all'Agenzia delle entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010, dei seguenti contratti: di locazione, affitto e comodato di beni immobili. Nei casi, invece, relativi a eventuali cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, il Modello CDC a regime potrà essere presentato sia in forma cartacea che in via telematica, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.
Si ricorda che il Modello CDC va presentato una sola volta. Per quanto riguarda la modalità telematica, le Entrate hanno provveduto ad approvare le nuove «specifiche tecniche», al fine di consentire l'inserimento dei dati catastali dell'immobile anche nel programma informatico per gli adempimenti di registrazione. Attenzione a rispettare i nuovi adempimenti. La mancata o errata indicazione dei dati catastali nelle richieste di registrazione è punita con una sanzione che va da un minimo del 120% a un massimo del 240% dell'imposta di registro dovuta.
Restano invariate le altre sanzioni previste, e cioè dal 100% al 200% dell'imposta dovuta per insufficiente dichiarazione di valore, che sale però dal 200 al 400% in caso di occultamento del corrispettivo. Le sanzioni per l'omessa registrazione sono ridotte in caso di ravvedimento operoso al 10% dell'imposta dovuta, se l'omessa registrazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, e al 12% se avviene entro un anno. Le sanzioni per il mancato pagamento, invece, sono pari al 2,5% del l'imposta (30 giorni dalla scadenza) e al 3% dell'imposta (entro un anno). A parte sono dovuti gli interessi.
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